top of page

Statuto

Art. 1 – Costituzione

È costituita, nel rispetto del codice civile e delle vigenti leggi e successive modifiche, l'Associazione denominata “Gruppi Archeologici d'Italia” - (acronimo: G.A. d’Italia).

  • l’Associazione non ha scopo di lucro e la durata è illimitata.

  • L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

  • Lo stemma dell'Associazione è quello che risulta nell'allegato A.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma.

Art. 3 – Scopi

L'Associazione ha lo scopo di individuare, accertare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo etno antropologici e geologici) collaborando con le Autorità preposte.

  • In tale ambito l'Associazione persegue fini solidaristici, erogando con continuità prestazioni dirette alla generalità della popolazione e avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite dei Soci.

  • L'Associazione collabora altresì con le strutture della Protezione Civile per le attività conformi alle norme statutarie.

Art. 4 – Realizzazione degli scopi

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione si propone di:

  1. collegare e coordinare i Gruppi Archeologici, nonché favorire l’istituzione di nuovi Gruppi;

  2. rappresentare a livello nazionale ed internazionale i Gruppi appartenenti;

  3. sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;

  4. stimolare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;

  5. collaborare con tutte le associazioni, enti preposti e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all'estero;

  6. svolgere attività statutaria anche all'estero, previ accordi con i governi interessati;

  7. assicurare la tutela e la valorizzazione d’aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell'Associazione;

  8. gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;

  9. partecipare attivamente, nell'ambito delle strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse per la salvaguardia del patrimonio culturale;

  10. favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;

  11. promuovere la compilazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant'altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;

  12. promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale per gli associati nell'ambito dei Beni Culturali e Ambientali;

  13. promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento professionale nell'ambito dei Beni Culturali e Ambientali, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti pubblici e privati;

  14. promuovere la fruizione, da parte dei cittadini, dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell'attività della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze;

  15. favorire e promuovere nel mondo della scuola attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali e Ambientali.

Art. 5 – Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione G.A. d’Italia i singoli Gruppi archeologici territoriali, di seguito definiti ‘Associati’, quali unità locali di base dell’associazione, i quali intendono perseguire attività di utilità sociale ( associazioni di promozione sociale) ovvero di solidarietà e partecipazione sociale (organizzazioni di volontariato) e che comunque ispirano la loro attività associativa ai principi e agli scopi del presente statuto.

  • L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei singoli Gruppi è il Consiglio Nazionale; il diniego va motivato.

  • In base alle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche (D.Lgs.196/2003) tutti i dati personali dei soci singoli dei Gruppi associati, raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del socio.

  • All'atto dell'ammissione, ogni Gruppo associato, nella persona del suo Legale rappresentante, si impegna al versamento della quota nazionale annuale d’iscrizione dei singoli soci nella misura fissata dal Consiglio Nazionale ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea Nazionale ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

  • L'adesione all'Associazione è volontaria.

  • Nello spirito animatore dell'Associazione di valorizzazione ideale e morale del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali, i Gruppi associati e i singoli Soci rinunciano al premio di rinvenimento derivante dall'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.

  • In caso di particolare necessità, per le quali si richiedono specifiche competenze, l’Associazione e i Gruppi associati possono assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai singoli soci.

  • Ogni Gruppo associato che non si comporti secondo i dettami dello Statuto dei G.A. d'Italia e della legislazione vigente può essere espulso dall'Associazione con delibera motivata dal Consiglio Nazionale, su proposta di un qualsiasi Consigliere e sentito il parere del Collegio Nazionale dei Probiviri.

  • Si può inoltre perdere la qualifica di Socio singolo per dimissioni o per mancato rinnovo dell'iscrizione all'Associazione.

  • Tutti i Soci singoli impegnati in attività di volontariato devono essere coperti da assicurazione stipulata dall'Associazione.

Art. 6 – Diritti e doveri

I Soci singoli hanno il diritto di:

  1. partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e dai Gruppi che la compongono, in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e delle disponibilità personali dichiarate;

  2. rivestire cariche negli organi nazionali e periferici secondo le norme del Regolamento Generale;

  3. votare in Assemblea Nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento;

  4. ricevere la tessera sociale unitamente alla copia dello statuto e del Regolamento;

  5. ricevere gratuitamente le riviste ufficiali edite dall’Associazione Nazionale in ragione di almeno una copia, di ogni numero, per nucleo familiare;

  6. tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, previa autorizzazione degli organi dirigenti presso la sede sociale;

  7. tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

I Soci singoli hanno il dovere di:

  1. rispettare Statuto e Regolamento dell’Associazione e quelli del proprio Gruppo;

  2. versare annualmente le quote sociali e di contribuire con pensiero o attività alla realizzazione degli scopi sociali;

  3. rinunciare al premio di rinvenimento derivante dall’applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia;

  4. osservare le direttive impartite dagli Organi Centrali e Periferici dell’Associazione;

  5. rinunciare in favore dell’Associazione a tutti i diritti professionali quando si svolga attività di volontariato, fatta salva la paternità intellettuale;

  6. il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche approvate.

Art. 7 – Recesso/Esclusione dei soci
  • Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo del proprio Gruppo.

  • Il recesso ha effetto dalla data di restituzione della tessera sociale.

  • Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa secondo quanto previsto nell’allegato Regolamento Generale.

  • L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo di Gruppo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

  • Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 bis – Simpatizzanti

Sono Simpatizzanti le persone che partecipano a non più di due iniziative di turismo sociale all’anno e per questo sono tenuti a versare una quota minima a copertura di una assicurazione nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale, dietro rilascio di una tessera annuale non più rinnovabile. Non hanno diritto di voto né essere presenti alle convocazioni generali.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi centrali dell'Associazione: L'Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale, il Direttore Nazionale, la Direzione Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili. 

Sono organi periferici: i Gruppi associati e i Comitati Regionali.

Art. 9 – Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta tutti i Gruppi associati e i Soci in regola con il versamento delle quote sociali e nei cui confronti non sia intervenuto provvedimento di decadenza, di sospensione o espulsione.

  • L'Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dal Direttore Nazionale, dai membri del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale, e da quei Soci dei Gruppi delegati a rappresentarne la volontà nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.

  • L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci e dei programmi di attività.

  • È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione.

  • È ordinaria in tutti gli altri casi.

  • L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di un numero di delegati che rappresenti almeno la metà più uno di tutti i Soci; in seconda convocazione, indipendentemente dal numero dei Soci rappresentati.

  • In via straordinaria, viene convocata ogni qualvolta lo richieda il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Direttore Nazionale oppure su richiesta motivata di almeno 1/10 dei Soci come da Regolamento Generale.

  • L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di un numero di delegati che rappresenti i due terzi di tutti i Soci; in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei Soci.

  • Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria saranno prese con il voto favorevole della maggioranza assembleare.

  • L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci.

  • Il diritto di voto è esercitato in Assemblea personalmente dal Socio delegato, il quale non può trasmettere la propria delega ad altro Socio.

È ammesso il voto per corrispondenza da parte del socio delegato purché maggiorenne per quanto attiene l'approvazione del bilancio ed il rinnovo delle cariche sociali relative al Collegio Nazionale dei Probi Viri e dei Revisori Contabili.

Art. 10 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo dell'Associazione.

  • Esso ha il compito di disporre l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Nazionale, di determinare le iniziative da assumere e i criteri da seguirsi nell'attuazione degli scopi sociali, di curare l'osservanza dello Statuto, di provvedere all'amministrazione straordinaria in conformità alle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale e di compiere tutti gli atti che nel presente Statuto non siano attribuiti alla competenza di altri organi.

  • Il Consiglio Nazionale esercita il controllo sull'operato della Direzione Nazionale.

  • Il Consiglio Nazionale, in via straordinaria, può convocare l'Assemblea Nazionale.

  • Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Direttore Nazionale, è composto dai Vice Direttori Nazionali, dai Direttori Regionali e dai Soci dei Gruppi, eletti dall’Assemblea Nazionale.

  • Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l’anno, e in via straordinaria secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.

  • Il Consiglio Nazionale viene convocato in via ordinaria due volte l'anno entro i mesi di febbraio e ottobre, e in via straordinaria secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.

  • Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Direttore Nazionale e in sua assenza di chi presiede.

Il Consiglio Nazionale:

  1. compie tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

  2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

  3. presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;

  4. ammette nuovi Gruppi;

  5. esclude Associati, salva successiva ratifica dell'assemblea.

Art. 11 – Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il rappresentante istituzionale dell'Associazione. 

Rappresenta, unitamente al Direttore Nazionale, presso Ministeri, Enti, Associazioni ed Istituzioni nazionali e sopranazionali ha poteri di rappresentanza nazionale ed internazionale sia nelle attività che  nelle manifestazioni a cui l’Associazione è chiamata a partecipare.

  • Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 12 – Direttore Nazionale

Il Direttore Nazionale è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con potere di firma su tutti gli atti ufficiali e sociali.

  • È il coordinatore amministrativo - contabile di tutte le attività poste in essere dall’Associazione; conferisce deleghe e incarichi sia ai vice-direttori nazionali che ai singoli soci secondo le specifiche capacità di cui ritiene opportuno servirsi per la crescita culturale dell’Associazione; unitamente al Presidente Nazionale ha poteri di rappresentanza nazionale ed internazionale presso Ministeri, Enti, Associazioni ed Istituzioni nazionali e sopranazionali sia nelle attività che nelle manifestazioni a cui l’Associazione è chiamata a partecipare.

Il Direttore Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 13 – Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione.

  • Essa ha il compito di dare attuazione agli indirizzi dettati dal Consiglio Nazionale, assumendo i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obbiettivi statutari e provvede all'amministrazione ordinaria.

  • La Direzione Nazionale rendiconta del proprio operato al Consiglio Nazionale durante le riunioni ordinarie di quest'ultimo.

  • La Direzione Nazionale, presieduta dal Direttore Nazionale, è composta da 6 (sei) Vice Direttori Nazionali proposti dal Direttore Nazionale ed eletti dall'Assemblea Nazionale. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

  • I Vice - Direttori Nazionali possono assumere ciascuno funzione vicaria.

Art. 14 – Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale di cui un membro assume a maggioranza la carica di Presidente.

  • I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

  • Il Collegio Nazionale dei Probiviri, oltre ad avere le funzioni di carattere disciplinare stabilite dal Regolamento, decide sulle controversie fra gli organi dell'Associazione e si pronuncia, insindacabilmente, sull’interpretazione dello Statuto e del Regolamento e sulla conformità degli Statuti dei Gruppi associati allo Statuto nazionale.

  • Svolge la funzione di Commissione Elettorale nel voto per corrispondenza.

  • Il funzionamento del Collegio nazionale è disciplinato da apposito regolamento interno.

  • La carica di componente del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con le altre cariche nazionali.

Art. 15 – Collegio Nazionale dei Revisori Contabili

Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, di cui un membro assume a maggioranza la carica di Presidente.

  • Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

  • Al Collegio Nazionale dei Revisori Contabili spetta il controllo dell'amministrazione dell'Associazione.

  • Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili può avvalersi della consulenza di un professionista iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

  • La carica di Revisore Contabile Nazionale è incompatibile con le altre cariche nazionali.

Art. 16 – Gruppi associati

Organi periferici dei Gruppi Archeologici d'Italia sono i Gruppi associati, che localmente possono avere denominazioni più specifiche ed aderenti alle realtà locali, e che nel presente Statuto e Regolamento Generale sono denominati più semplicemente "Associati".

  • I Gruppi associati sono le unità di base dell'organizzazione.

  • Ogni Gruppo è retto da un Direttore e da un Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei Soci del Gruppo stesso.

  • Entrambi gli organi durano in carica tre anni. Ogni Gruppo deve fare riferimento allo Statuto ed al Regolamento dei G. A. d'Italia, per quanto attiene ai principi ispiratori generali.

  • I Gruppi interessati da norme regionali o provinciali possono adottare, in ottemperanza a queste ma in conformità allo Statuto nazionale, un proprio Statuto a carattere locale.

  • Lo Statuto del Gruppo dopo essere stato sottoposto al vaglio del Collegio Nazionale dei Probiviri nelle forme stabilite dal Regolamento Generale, sarà ratificato dal Consiglio Nazionale.

  • Ogni Gruppo può, inoltre, avere un Regolamento proprio ad integrazione e applicazione di quello nazionale, che dovrà essere ratificato dal Consiglio Nazionale.

  • Ogni Gruppo gode di autonomia operativa, amministrativa e patrimoniale, pur nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dei G.A. d'Italia.

Art. 17 – Comitati Regionali

I Comitati Regionali, determinati nelle forme stabilite dal Regolamento Generale, esercitano funzioni di coordinamento tra i Gruppi della Regione e di rappresentanza in seno al Consiglio Nazionale, mantenendo i rapporti con pubbliche Istituzioni ed altri Enti.

  • Ogni Comitato Regionale è composto dai Legali rappresentanti dei Gruppi, i quali eleggono un Direttore Regionale che dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 18 – Proventi e patrimonio

I proventi dell'Associazione sono costituiti:

  • dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Nazionale e ratificata dall'Assemblea Nazionale;

  • dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone, soci e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Consiglio Nazionale si riserva di respingere donazioni che non siano a norma di legge;

  • da iniziative promozionali;

  • ogni mezzo, che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 19 – Norme di attuazione

Le modalità di applicazione delle norme contenute nel presente Statuto sono definite in apposito Regolamento Generale approvato dall'Assemblea Nazionale.


bottom of page